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Sicurezza LA FORMAZIONE CONTINUA NEL D.L. 81/08

cintura sicurezza

 

Formazione, informazione ed addestramento del personale:

Nella sezione IV del D.Lgv. 81/08, in particolare negli articoli 36 e 37, viene specificato che il Datore di Lavoro deve provvedere all’informazione dei lavoratori fornendo loro conoscenze di generale prevenzione del rischio (procedure di primo soccorso, nominativi dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione, ecc.) e di specifici aspetti  inerenti il proprio tipo di attivita’ (attrezzature e sostanze in dotazione, metodologie di lavorazione, attivita’ di protezione e prevenzione adottate, ecc.).
I dati forniti devono essere chiari e comprensibili anche per lavoratori stranieri per i quali dovra’ essere accertata la comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo” (Sez. IV art. 36 comma 4).

Formazione ed addestramento sono in particolar modo previsti nei seguenti casi:

  1. all’inizio del rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore viene inserito nell’azienda o nell’attivita’ produttiva per la prima volta;
  2. in caso di trasferimento ad altro incarico pure all’interno della stessa azienda;
  3. in caso di inserimento di nuove attrezzature e/o di sostanze nel ciclio produttivo abituale (art. 37 comma 4).

E’ importante sottolineare che quanto previsto al punto 1 di cui sopra e’ applicabile anche quando il lavoratore viene distaccato ovvero temporaneamente occupato presso un’altra sede lavorativa: per esempio un addetto alle pulizie temporaneamente spostato presso altra sede anche della stessa titolarita’ dovra’ essere informato circa la valutazione dei rischi, le attrezzature disponibili e le metodologie di lavoro della nuova localizzazione.  

Particolare formazione e’ prevista poi per quei lavoratori che costituiscono l’ossatura dell’organizzazione per la prevenzione del rischio e che schematicamente sono costituite da:

  • rapppresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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