Torna a Formazione dei lavoratori
|
![]() |
Formazione, informazione ed addestramento del personale: Nella sezione IV del D.Lgv. 81/08, in particolare negli articoli 36 e 37, viene specificato che il Datore di Lavoro deve provvedere all’informazione dei lavoratori fornendo loro conoscenze di generale prevenzione del rischio (procedure di primo soccorso, nominativi dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione, ecc.) e di specifici aspetti inerenti il proprio tipo di attivita’ (attrezzature e sostanze in dotazione, metodologie di lavorazione, attivita’ di protezione e prevenzione adottate, ecc.). Formazione ed addestramento sono in particolar modo previsti nei seguenti casi:
E’ importante sottolineare che quanto previsto al punto 1 di cui sopra e’ applicabile anche quando il lavoratore viene distaccato ovvero temporaneamente occupato presso un’altra sede lavorativa: per esempio un addetto alle pulizie temporaneamente spostato presso altra sede anche della stessa titolarita’ dovra’ essere informato circa la valutazione dei rischi, le attrezzature disponibili e le metodologie di lavoro della nuova localizzazione. Particolare formazione e’ prevista poi per quei lavoratori che costituiscono l’ossatura dell’organizzazione per la prevenzione del rischio e che schematicamente sono costituite da:
Torna a Formazione dei lavoratori Torna alla pagina iniziale Contattaci |